mercoledì 28 novembre 2007

Diritti Naturali, un'ipotesi austriaca

Si diceva che il giusnaturalismo altro è stato usato, nella storia, esclusivamente come metodo. Tutti gli autori giusnaturalistici dai classici fino a Rawls hanno usato i diritti naturali come fondamento della loro teoria analitica . Si cercava insomma di trovare un punto comune per portare avanti una discussione sulla natura del giusto sistema politico.

Ma cosa si intende per diritto naturale? In sostanza che gli uomini in quanto tali siano dotati di determinati diritti che non possono assolutamente essere lesi. Si può essere convinti di ciò per ragioni religiose o per determinate convinzioni riguardo la natura umana. Alcuni darwinisti (il cui progenitore ilustre può essere rintracciato in Herbert Spencer) scorgono il diritto naturale all'interno del codice genetico: le stesse leggi, l'etica e la morale sarebbe il risutato di un conveniente processo evolutivo.

Sebbene entrambe le concezioni siano interessanti possiedono tuttavia qualche difetto: la prima sfocia nell'ambito della teologia e quindi delle credenzi personali, la seconda ascrive alle scienze naturali quello quello che dovrebbe essere oggetto delle scienze sociali: l'indagine sulla natura e sulla condizione umana. Non a caso i pù grandi sostenitori del giusnaturalismo all'interno anche del pensiero liberale e libertario provengono, almeno nell'ultimo secolo dalla scuola austriaca di economia.
Questa scuola economica ha delle peculiarità dal punto di vista epistemologico (cioè su cosa considerare scientificamente legittimato o meno): innanzitutto intende l'economia come scienza dell'agire umano, uno studio delle iterazioni tra attori coscienti e razionali, in secondo luogo considera i giudizi sintetici a priori il perno del suo sapere. Gli a priori sono giudizi veri sempre, a prescindere dal contesto storico e dall'esperienza. Alcuni esempi: “un corpo occupa spazio”, “in assenza di coercizione la scambio tra due persone avviene se e solo se ogni attore si aspetta un beneficio da esso” e così via.

Da un punto di vista “austriaco” i diritti naturali, sarebbero quindi l'apriori della giurisprudenza. Enunciati come “non è lecito iniziare aggressione contro la persona e la proprietà altrui” devono valere sempre in ogni diritto. Un'obiezione spontanea a questa punto può essere che nella realtà dei fatti le cose non vanno così e che nelle società tradizionali e persino in alcune di quelle odierne questo diritto non è considerato affatto naturale. Basta pensare al diritto islamico considera lecita la lapidazione di una donna adultera, il diritto dei Ba-Wenda considerava lecito l'uccisione degli umani non Ba-Wenda a scopo alimentare, il diritto sovietico considerava lecito l'uccisione dei dissenzienti e così via fino alle nostre piccole schifezze odierne. Al di là del fatto che Rothbard, il mio punto di riferimento in questo scritto, era un antirelativista assoluto e considerava la civiltà occidentale l'unica civiltà, c'è un altro modo più diplomatico di aggirare questo paradosso “antropologico”.

Prendiamo ad esempio la concezione “austriaca” del teorico del diritto Bruno Leoni*: il diritto non nasce dall'alto ma dalla contrattazione di individui. Questa asserzione è sicuramente valida storicamente, altrimenti difficilmente sarebbe esistita una civiltà. Difficilmente, però può esistere una contrattazione senza ammettere il diritto all'esistenza, alla vita della controparte. E' l'applicazione dell'etica del discorso alla formulazione delle leggi: come non può essere dato un dialogo sena la rinuncia dei partecipanti a pestarsi non ci si può mettere d'accordo su una regola comune senza se ognuno non rinuncia all'aggressione. Un ragionamento analogo consiste nell'applicazione dell'estoppel, una dottrina della common law britannica, così suggerito da alcuni giuristi come Kinsella e Shearmul. Altro non si tratta che di uno stratagemma logico per giustificare la punibilità dei criminali: un soggetto che ha compiuto un certo tipo di crimine ad esempio aggredendo qualcuno non può lamentarsi di avere la propria libertà limitata dall'uso della forza.
In un altro caso Kinsella porta l'esempio di una ragazza il cui patrigno aveva promesso di pagare la retta all'università. L'impegno era rimasto evaso e la ragazza era entrata in causa con la sua università. Il comportamento della ragazza che ha regolarmente frequentato il college incoraggiata dal patrigno, secondo il principio dell'estoppel, è la prova che l'impegno era stato percepito come un contratto. Questi sono solo alcuni esempi della procedura per individuare i diritti naturali: alla vita, alla proprietà, al rispetto della parola data.
Perché questi diritti in determinati casi storici non vengono affatto considerati "naturali"? La risposta è che vengono aritificosamente falsati da poteri coercitivi. Nei casi sopra elencati risulta evidente come poteri organizzati al servizio di determinate ideologie abbiano attraverso la positivizzazione del diritto (ovvero l'emanazione arbitraria dele leggi da parte di un un organo sovrano) snaturalizzato e pervertito lo stesso. Viceversa, in assenza di coercizione e di un potere centrale, i diritti naturali sono una necessità, in quanto dovranno emergere alcuni principi di base che non prevedono eccezioni, in quanto l'eccezione richiede un potere sovrano.



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Per approfondimenti

M.N. Rothbard, Introduzione al Diritto Naturale (inglese)
Stephan Kinsella, Estoppel, A new justification of individual rights (sempre inglese)
Approcci libertari all'etica del discorso (sempre inglese)


*Devo segnalare che secondo molti esegeti la teoria giuridica di Bruno Leoni non è né giusnaturalistica, né giuspositivistica, anzi il secondo non è affatto risparmiato perché un diritto consuetudinario, nato in seguito a contrattazioni è la rinuncia di fatto a principii fondanti.


Nella prossima puntata ;) , più avanti vedrò di parlare della legge di Hume, di Kant, di Nozick e di alcune problematiche.

Ripubblicato il 6/12/2007.

7 commenti:

Maurizio ha detto...

Io avrei commentato volentieri ma non ci ho capito niente. Sicuramente sono stupido io, comunque non ho assolutamente capito 1) che cosa significa "diritto naturale", 2) quali sono le prove (l'evidenza) che esista, e 3) cosa lo rende più legittimo di un diritto fatto a tavolino. Ciao

Orso von Hobantal ha detto...

Colpa mia, comunque
1)E' un diritto che ha la persona in quanto essere umano.
2)Secondo quanto ho scritto sostengo che il diritto a non subire aggressione è la precondizione di ogni genere di diritto nato in seguito ad una contrattazione tra due individui razionali.
3)Il fatto che è una regola che non è scritta a tavolino e deve essere valida sempre.

Mi spiace il post è realmente un casino.

Anonimo ha detto...

Io invece ho trovato il tuo post molto intelligente. In questo periodo mi sono occupato molto dello studio del diritto naturale, e ho pubblicato un paio di post. Sull'ultimo, in particolare, mi piacerebbe avere la tua opinione, dato che sei così ferrato sull'argomento.

www.movimentoarancione.it

Anonimo ha detto...

Non sono riuscito ad incollare il collegamento, comunque è quello sull'enciclica del Papa...

Orso von Hobantal ha detto...

L'ho già letto :D.
In quanto a questo post ci sono delle buone idee (continuo a crederci) ma non sono sufficientemente chiare. Quando ho tempo lo risistemo...

Maurizio ha detto...

Ho qui in mano un libro che ti piacerebbe moltissimo. "Menti morali: le origini naturali del bene e del male", di Marc Hauser. Disponibile su ibs.it. Ha un approccio scientifico. Mette insieme filosofia, antropologia, evoluzione, scienze cognitive e neuroscienze, per indagare sulla natura dell'etica. Ciao

Anonimo ha detto...

La ringrazio per Blog intiresny